ARTICOLO 6 bis (Il Vicedirettore)
Il Vicedirettore ha le funzioni del Direttore nei periodi, di durata superiore a una settimana, nei quali il Direttore e' ufficialmente assente dal servizio. Il Vicedirettore e' delegato alla firma per il Direttore in tutti i casi in cui risulti necessario.
Il Vicedirettore viene nominato dal Direttore tra i professori di ruolo, di prima o di seconda fascia, membri della giunta. Il Direttore comunica l'avvenuta nomina del Vicedirettore nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
Il Vicedirettore rimane in carica per tutto il tempo in cui e' in carica il Direttore e non oltre. In caso di dimissioni del Vicedirettore il Direttore nomina immediatamente un altro Vicedirettore.